Il Certificato energetico APE
In molti si chiedono: “Cos’è l’attestato di prestazione energetica?” oppure Cos’è la certificazione energetica? Il certificato energetico o Attestato di Prestazione Energetica (spesso chiamato erroneamente anche: attestato di certificazione energetica) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche degli edifici pubblici e privati – siano essi abitazioni residenziali oppure locali commerciali – di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione.
Contattaci se hai bisogno del Certificato APE
Il Certificato energetico identifica le prestazioni energetiche e il consumo annuale di energia di un edificio o di un’abitazione, fornendo al cittadino il quadro energetico dell’ immobile che sta per affittare o acquistare. Grazie alla nuova certificazione energetica è possibile stilare le prestazioni energetiche di un edificio attraverso una scala composta da 10 classi energetiche, in cui si va dalla classe A4 (la classe più alta, quindi la migliore) alla classe G (la più bassa). La nuova certificazione energetica APE sostituisce il precedente ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ed è stata introdotta con l’entrata in vigore del d.lgs. 90 del 2013, che modifica e integra il precedente d.lgs. 192 del 2005. Grazie al certificato energetico è quindi possibile definire nella maniera più chiara e verosimile possibile i consumi energetici di un edificio, consentendo all’utente di individuarne più facilmente il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.

A partire dal 1º ottobre è stato istituito il nuovo APE unico, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico che riscrive e sostituisce l’attuale normativa del D.M. del 26 giugno 2009 sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE). Secondo quanto previsto dalle nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, verrà introdotto un modello unico valido per tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle normative a livello nazionale.
(nota bene: il certificato APE potrebbe essere differente in base alla regione)
Hai Bisogno dell’Attestato di Prestazione Energetica APE? Richiedi un preventivo qui da noi di Servizi e pratiche
Quando va fatto il certificato energetico?
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dal D.M. 26/06/2015, (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) la certificazione energetica APE deve essere allegata obbligatoriamente ai contratti di compravendita o di locazione di immobili (anche per i locali commerciali). Il Certificato energetico APE sostituisce il precedente ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ed è stato introdotto con l’entrata in vigore del d.lgs. 90 del 2013, che modifica e integra il precedente d.lgs. 192 del 2005, il decreto che aveva introdotto in Italia il concetto di “certificazione energetica”.
Tuttavia, il certificato energetico degli edifici non serve soltanto in caso di locazione o vendita di un immobile, ma va richiesta oppure ripetuta anche nel caso in cui vengano eseguiti degli interventi di riqualificazione energetica sul proprio immobile.
In particolare, è necessario richiedere o ripetere nuovamente il certificato energetico del proprio immobile nel caso dei seguenti interventi:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero edificio;
- miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio (attraverso la coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di essi o l’installazione di schermature solai);
- installazione di pannelli solari ;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Oltre ad essere obbligatoria per legge, il certificato energetico si rivela anche uno strumento utile in quanto aiuta a valutare la convenienza economica dell’acquisto o della locazione di un immobile in relazione ai suoi consumi energetici, offrendo anche consigli riguardo la realizzazione di possibili interventi di riqualificazione energetica efficaci per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio in questione.
Guarda le recensioni dei nostri clienti
Certificato APE chi lo rilascia?
Il Certificato energetico APE viene redatta a cura di un professionista, denominato “soggetto certificatore” o certificatore energetico, ossia un tecnico abilitato e regolarmente iscritto al proprio collegio professionale. Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra.
Il Certificato energetico consiste in un’analisi energetica dell’immobile, che avviene attraverso la valutazione delle caratteristiche delle murature e degli infissi, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. Una volta completata l’analisi delle varie componenti il certificatore energetico compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Il Certificato energetico andrà poi consegnato, unitamente al libretto della caldaia, al nuovo proprietario o al locatario dell’immobile oggetto della certificazione.
Il soggetto certificatore che redige l’APE rappresenta anche una delle differenze tra la certificazione energetica APE e il precedente AQE (Attestato di Qualificazione Energetica). L’ AQE poteva essere infatti redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che aveva avuto un ruolo nei lavori. Viene rilasciato dal costruttore e consegnato al comune insieme alle documentazioni per il rilascio della dichiarazione di fine lavori. La certificazione energetica APE invece deve essere redatta da un Certificatore energetico Abilitato ed indipendente.
Inoltre, nell’ AQE non veniva specificata la classe energetica dell’edifico, in quanto si trattava di un documento provvisorio che, secondo il dlgs 311/06, doveva sostituire temporaneamente il Certificato energetico APE in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici.
Ad oggi l’Attestato di Qualificazione Energetica è un documento assai meno utilizzato che in passato, e viene richiesto solamente in fase di “fine lavori” dal direttore dei lavori.
Tornando al Certificato energetico APE, una volta completato l’attestato di prestazione energetica dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico e, se richiesto, anche con la firma digitale. Alcune Regioni infatti utilizzano esclusivamente questo metodo per ricevere gli APE nel loro catasto energetico. La firma digitale, in quanto ha completa validità legale, può sostituire a tutti gli effetti la copia cartacea del certificato energetico APE. Spetterà poi al notaio, se necessario, verificarne la correttezza con gli appositi strumenti.
Infine, per quanto riguarda il costo, il certificato energetico – come accade per altri servizi professionali – non è soggetta a una tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti. Generalmente il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 70€ ed i 250€, a seconda della città e delle caratteristiche specifiche dell’unità immobiliare oggetto della certificazione.
Hai Bisogno dell’Attestato di Prestazione Energetica APE? Richiedi un preventivo qui da noi di Servizi e pratiche
A chi rivolgersi per ottenere il certificato APE?
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica non può essere fatta da chiunque, in quanto la normativa del settore attribuisce ad alcuni professionisti il compito di rilasciare il nuovo certificato APE. Questi professionisti, secondo la legge, devono innanzitutto essere iscritti in un apposito albo, ossia l’Albo dei Certificatori Energetici, ed essere abilitati alla progettazione di edifici ed impianti. Per quanto riguarda la gestione dell’albo dei certificatori la competenza spetta alle singole Regioni. L’abilitazione per diventare tecnico è una materia regolarizzata dalla normativa nazionale.
Per ottenere il nuovo certificato APE è quindi necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato, ovverosia ad una persona che conosca in maniera approfondita la materia edilizia e tutto quello che riguarda l’efficientamento energetico. Per diventare certificatore è infatti previsto un percorso di studi, un esame e l’iscrizione ad un albo che permette quindi di validare il certificato che sarà poi utilizzato secondo le finalità previste dalla legge (vendita, locazione, donazione, ecc…). Il percorso di studi si svolge attraverso un corso di formazione della durata di 80 ore, che si conclude con un esame finale che attesta la preparazione del futuro tecnico abilitato. Superato l’esame il certificatore otterrà l’attestato abilitante e potrà iscriversi al relativo albo regionale.
Non tutti possono diventare certificatori, in quanto la normativa vigente richiede il possesso di uno specifico titolo di studio. A partecipare al corso di formazione possono essere infatti coloro che hanno almeno un diploma in una delle materie nel settore edile ed energetico, oppure una laurea nel comparto dell’ingegneria edile, dell’architettura o come geometra.
I certificatori abilitati di https://certificazioneenergeticasubito.it sono idonei al rilascio del nuovo certificato APE su tutto il territorio nazionale. Compilando l’apposito form potrai conoscere il tecnico più vicino a casa tua e richiedere un preventivo gratuito per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Contattaci subito per prenotare un sopralluogo
Quali edifici e/o locali commerciali devono fare l’APE e quali sono esenti?
L’Attestato di prestazione energetica APE si applica a tutte quelle categorie di edifici contenute nell’articolo 3, del Decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, ovvero:
L’APE va fatta per: Edifici adibiti a residenza e assimilabili: |
L’APE va fatta per: abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; |
L’APE va fatta per: abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; |
L’APE va fatta per: edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; |
L’APE va fatta per: Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico; |
L’APE va fatta per: Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; |
L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: |
L’APE va fatta per: cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; |
L’APE va fatta per: mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; |
L’APE va fatta per: bar, ristoranti, sale da ballo; |
L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; |
L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività sportive: |
L’APE va fatta per: piscine, saune e assimilabili; |
L’APE va fatta per: palestre e assimilabili; |
L’APE va fatta per: servizi di supporto alle attività sportive; |
L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; |
L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. |
Se il tuo edificio/immobile/locale commerciale rientra tra questa richiedi subito l’APE a partire da 40+iva anziché 250€ ed evita ogni tipo di multa o sanzione prevista dalla legge
Quali edifici non hanno obbligo dell’Attestato di prestazione energetica l’APE secondo la Normativa?
L’APE non va fatta per: BOX |
L’APE non va fatta per: cantine |
L’APE non va fatta per: Autorimesse |
L’APE non va fatta per: Parcheggi multipiano |
L’APE non va fatta per: Depositi |
L’APE non va fatta per: Strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi |
Altri edifici esenti (esclusi) che non hanno Bisogno di Attestato di Certificazione energetica:
– i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; |
– i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; |
– gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici. |
– i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà; |
– gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà). |
In genere le categorie catastali C/2 e C/6 non debbano essere soggette ad obbligo di certificazione energetica. |
Hai Bisogno dell’Attestato di Prestazione Energetica APE? Richiedi un preventivo qui da noi di Servizi e pratiche
Sei un Certificatore Energetico?
Se vuoi Collaborare con Noi invia la tua Candidatura a: sep.risorseumane@gmail.com
Se invece vuoi diventare un Certificatore Energetico leggi questi approfondimenti: